Art. 2.
(Commissione permanente per la prevenzione dei crimini e per la sicurezza privata).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituita la commissione permanente per la prevenzione dei crimini e per la sicurezza privata, di seguito denominata «commissione», con il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni della presente legge da parte di tutti i soggetti interessati e di adempiere a tutte le funzioni previste dalla stessa.
      2. La commissione è composta da quindici membri, di cui cinque nominati dal Ministro dell'interno, due dagli enti, dagli esercizi e dalle aziende a rischio, uno dai responsabili della sicurezza degli enti, degli esercizi e delle aziende a rischio, uno dai consulenti sulla sicurezza anticrimine, due dai titolari degli istituti privati di vigilanza, due dagli agenti di sicurezza, uno dalle imprese produttrici, importatrici o venditrici di apparati, impianti e sistemi anticrimine e uno dalle società che installano e curano la manutenzione di apparati, impianti e sistemi anticrimine.
      3. Tra i cinque membri della Commissione nominati dal Ministro dell'interno, due sono appartenenti all'Amministrazione dello stato e tre estranei alla medesima. I rappresentanti delle altre categorie di cui al comma 2 sono designati a maggioranza dalle rispettive associazioni di categoria o sindacali. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente, che partecipa alle riunioni in caso di impedimento del membro titolare.
      4. I membri della commissione agiscono senza vincolo di mandato, nel solo interesse della collettività.
      5. La commissione nomina il proprio presidente tra i membri di nomina ministeriale.
      6. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

 

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      7. La commissione dura in carica tre anni; scaduto tale termine, il Ministro dell'interno nomina nuovamente i suoi cinque rappresentanti. In attesa della designazione dei nuovi rappresentanti delle associazioni di categoria o sindacali restano in carica i rispettivi membri della precedente commissione.
      8. Ogni componente può ricoprire l'incarico fino a un massimo di tre mandati.
      9. Se un componente si dimette prima della scadenza del mandato, in sua vece subentra il membro supplente, che è a sua volta sostituito da un nuovo membro supplente nominato o designato con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Il componente subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'intera commissione e può successivamente ricoprire l'incarico fino a un massimo di altri due mandati.
      10. La commissione prende le decisioni a maggioranza, stabilisce il calendario dei lavori e organizza la sua attività nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni della presente legge.
      11. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente effettivo annualmente delegato dal presidente stesso. Le riunioni della commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
      12. Ai componenti della commissione non appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono riconosciuti il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni e un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'interno.
      13. Alla commissione sono attribuiti una sede e un ufficio di segreteria presso il Ministero dell'interno.
      14. La commissione, nell'ambito delle facoltà di spesa che le sono attribuite annualmente con decreto del Ministro dell'interno, può condurre studi o ricerche, anche avvalendosi dell'opera di esperti esterni, per assolvere nel modo più idoneo alle sue funzioni.
      15. Delle sedute della commissione e del relativo ordine del giorno sono informate
 

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le Autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti, senza diritto di voto.
      16. Le direttive della commissione sono trasmesse, ai fini della loro divulgazione ed applicazione, ai prefetti sotto forma di decreto o di circolare del Ministero dell'interno.